L’OIC è nato dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.
L’OIC è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell’atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia.
In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l’Abi, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle Cooperative; per gli users, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana.
La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell’OIC. La legge integra il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell’OIC già previste dalla legge 244/2007.
Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità
L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta.
Art. 9-ter – Finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità
1. Al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell’Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell’Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all’International Accounting Standards Board (IASB) e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’Organismo Italiano di Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all’Organismo Italiano di Contabilità tramite il sistema camerale.