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CONVENZIONE DI GINEVRA
I protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977.
Capitolo VI Protezione civile
Art. 61 Definizione e campo di applicazione
Ai fini del presente Protocollo:
a)
con l'espressione «protezione civile» si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:
i)
servizio di allarme;
ii)
sgombero;
iii)
organizzazione di ricoveri;
iv)
messa in opera di misure di oscuramento;
v)
salvataggio;
vi)
servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;
vii)
lotta contro gli incendi;
viii)
individuazione e segnalamento delle zone pericolose;
ix)
decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;
x)
alloggiamenti di circostanza e approvvigionamenti d'urgenza;
xi)
aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
xii)
ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili;
xiii)
trasporti funebri urgenti;
xiv)
assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;
xv)
attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;